La normativa Italiana relativa al Patent Box risulta difforme rispetto agli orientamenti OCSE, in quanto permette l’agevolazione del contributo al reddito aziendale derivante dai marchi, esplicitamente esclusi dall’OCSE, e dal segreto industriale, in quanto non soggetto ad una procedura di concessione analoga a quella relativa a brevetti e diritti equivalenti.
In particolare, l’Action 5 del Progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting Project - par. 34) individua come beni agevolabili quelli che:
In particolare, l’Action 5 del Progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting Project - par. 34) individua come beni agevolabili quelli che:
- siano funzionalmente equivalenti ai brevetti,
- siano legalmente protetti e
- presentino in un processo di concessione analogo a quello dei brevetti.
- siano legalmente protetti e
- presentino in un processo di concessione analogo a quello dei brevetti.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto tra il Ministro dello Sviluppo Economico rende nota l’adozione del decreto di revisione (D.L. 50/2017) del regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali, cd. Patent Box.
Il provvedimento, che sostituisce il decreto interministeriale 30 luglio 2015, è stato emanato in attuazione degli impegni assunti dall’Italia in sede Ocse e prevede l’esclusione dei marchi d’impresa per le opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.
Nello stesso provvedimento sono dettate, inoltre, disposizioni volte a salvaguardare i marchi d’impresa per le opzioni esercitate in precedenza, che restano efficaci per cinque anni, comunque non oltre il 30 giugno 2021, senza possibilità di rinnovo alla scadenza
Il provvedimento, che sostituisce il decreto interministeriale 30 luglio 2015, è stato emanato in attuazione degli impegni assunti dall’Italia in sede Ocse e prevede l’esclusione dei marchi d’impresa per le opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.
Nello stesso provvedimento sono dettate, inoltre, disposizioni volte a salvaguardare i marchi d’impresa per le opzioni esercitate in precedenza, che restano efficaci per cinque anni, comunque non oltre il 30 giugno 2021, senza possibilità di rinnovo alla scadenza
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