La circolare fornisce chiarimenti in merito alle operazioni di acquisizione di beni e servizi nonché di erogazione alle aziende di contributi per le attività formative.
Si precisa che, per quanto riguarda l'acquisizione di beni e servizi, trattandosi di un servizio reso nei confronti di un soggetto (il Fondo) che non solo gestisce risorse pubbliche ma è altresì qualificato come organismo di diritto pubblico, si realizza uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale le somme versate dal committente assumono la qualifica di corrispettivo, con conseguente applicazione delle procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici.
Invece, per quanto riguarda l'erogazione di contributi per finanziare i piani formativi, il Ministero del Lavoro chiarisce che, trattandosi di somme destinate a un servizio di interesse generale come l'attività di formazione, non vanno considerati come corrispettivi a fronte di "affidamenti di contratti di formazione professionale", bensì come erogazioni destinate a finanziare piani e/o progetti formativi nei quali manca una controprestazione consistente in un obbligo di dare, fare o non fare a carico del beneficiario, tale da generare un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.
Per maggiori informazioni contattaci su info@auditingitalia.com oppure compila il form contatti.