Per effetto di tale modifica sono state rimodulate le misure agevolabili delle diverse categorie di spese sostenute per la ricerca e sviluppo, sempre da calcolarsi in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nel triennio di riferimento (2012-2014).
Più sinteticamente le intensità del beneficio, aggiornate al 2019, si riassumono nel modo seguente:
1. nella misura del 50% per le spese relative a costi per personale altamente qualificato e per contratti di ricerca con Università e start up innovative;
2. nella misura del 25% per tutti gli altri tipi di spese.
A seguito delle modifiche delle aliquote che abbiamo riassunto, sono state modificate anche le modalità di determinazione dell'agevolazione che viene calcolato in ragione dell'incidenza delle varie tipologie di spese sul totale degli investimenti sostenuti nell'esercizio in misura proporzionale.
Tra le novità, per altro già in vigore per l'anno 2018, si segnala la Relazione Tecnica che illustri le finalità della attività di ricerca e sviluppo svolta e l'utilizzo della agevolazione successivamente al rilascio della Certificazione della documentazione contabile da parte del esoggetto incaricato della revisione legale o, ove la società ne fosse priva, da un revisore o società di revisione.
Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di 10 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo per almeno 30mila euro ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 e dovrà essere indicato ella dichiarazione dei redditi (in apposito quadro RU del Modello Unico).
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